Commercio su Aree Pubbliche e Direttiva Bolkestein
Commercio su Aree Pubbliche e Direttiva Bolkestein
Libertà di stabilimento e gli sportelli unici
La direttiva Bolkestein intende semplificare le procedure amministrative, eliminare l'eccesso di burocrazia e soprattutto evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo per prestare dei servizi.
Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di sportelli unici dove i prestatori di servizi possano portare a termine tutte le formalità necessarie, la possibilità di espletare queste procedure via internet, l'eliminazione di requisiti burocratici inutili, autorizzazioni discriminatorie e discriminazioni basate sulla nazionalità.
Il 5 luglio 2012 la Conferenza Unificata ha sancito l'Intesa, immediatamente vigente anche se pubblicata successivamente in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi del commercio su aree pubbliche, in attuazione del predetto comma 5. Fra le disposizioni più importanti figurano:
- Durata delle concessioni di posteggio
Le concessioni di posteggio hanno una durata limitata, atta a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali effettuati dall'impresa e la remunerazione del capitale investito. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai 9 anni nè superiore a 12, ad eccezione delle concessioni relative a mercati o posteggi isolati aventi carattere turistico che non possono comunque avere durata inferiore a 7 anni.
La durata della concessione è stabilita dal Comune in sede di procedimento di selezione. Alle Regioni invece spetta definire le caratteristiche relative all'individuazione dei mercati e/o posteggi isolati di carattere turistico per i quali, come detto, può (non deve) essere stabilita una durata minore della concessione. La norma dunque conferma che le concessioni non avranno più durata illimitata ( e quindi non vi sarà più alcun rinnovo più o meno automatico o tacito) ma un principio ed una scadenza ben definiti, da individuarsi in relazione ad un periodo congruo per l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione del capitale e in modo il più possibile uniforme, avendo cioè riguardo all'insieme dei posteggi interessati.
Ne consegue che, sullo stesso mercato o fiera, non potranno aversi durate diversificate delle concessioni dei singoli posteggi. Allo stesso modo dovranno essere tenute distinte le caratteristiche di servizio dei mercati e dei posteggi isolati: le Regioni dovranno individuare la diversità delle specifiche tipizzazioni. Non basta, cioè, che il mercato o posteggio isolato sia allocato semplicemente in località turistica o città d'arte oppure che si svolga in periodi stagionali di maggior afflusso turistico. Occorrerà invece avere riguardo alle effettive vocazione e funzionalità di servizio del mercato o posteggio isolato e alla loro offerta merceologica prevalente. - Criteri per le procedure di selezione.
Le procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi sono basate sui seguenti criteri di priorità (non sulla base di criteri economici), applicabili soltanto in caso di pluralità di domande (perchè non riferiti all'insieme dei posteggi ma al singolo posteggio posto a bando):
- Maggior professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio dell'attività di impresa di commercio su aree pubbliche ivi compresa quella acquisita sul posteggio oggetto della selezione ed è comprovata dall'iscrizione, come impresa attiva, al Registro Imprese, del soggetto titolare dell'impresa al momento della selezione, cumulata con quella del titolare al quale si è eventualmente subentrati nella titolarità del posteggio medesimo. In sede di prima applicazione della norma, dopo cioè il periodo transitorio di cui al successivo punto 8, l'anzianità di posteggio può avere una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo. Questo criterio è da considerarsi prioritario in tutte le procedure di selezione. Il titolare dell'impresa è, a tutti gli effetti, il soggetto giuridico (persona fisica o società) cui è intestata l'autorizzazione amministrativa collegata alla concessione di posteggio, non rilevando la norma il fatto se l'impresa sia condotta per titolo originario o derivato(per gestione) ma unicamente la circostanza del soggetto che partecipa, come impresa attiva, alla procedura di selezione e cumula la sua anzianità di posteggio con quella di eventuali subingressi effettuati nel corso del tempo precedente.
- In caso di posteggi collocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di pregio artistico o valore storico assume valore di criterio anche l'impegno a rispettare le compatibilità connesse con il luogo in cui si opera e a rispettare particolari condizioni stabilite in materia di tipologia merceologica e caratteristiche delle strutture di vendita.
- È considerato criterio di priorità applicabile nelle procedure di selezione, anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia come ditta individuale che come società, ai fini previdenziali, contributivi, fiscali. Nelle Regioni nel cui ordinamento è previsto il DURC questo criterio assume i caratteri di requisito obbligatorio.
Tutela della concorrenza
Al fine di garantire la pluralità dell'offerta e di evitare posizioni di oligopolio, l'intesa stabilisce un massimo di posteggi complessivamente assegnabili allo stesso soggetto giuridico (ditta individuale o società), nell'ambito del medesimo settore merceologico(alimentare o non alimentare), sullo stesso mercato o fiera. Questo limite è individuato in:
- due concessioni per settore nei mercati o fiere fino a cento posteggi;
- tre concessioni per settore nei mercati e fiere con oltre cento posteggi.
Disposizioni transitorie
Sulla base del principio che intende garantire un sufficiente periodo di stabilità e assicurare la parità di trattamento fra le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del Decreto, e quindi automaticamente rinnovate, e quelle scadute dopo l'entrata in vigore dello stesso Decreto, e dunque ricadenti nella nuova normativa: le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto e già prorogate per effetto del comma 5 dell'articolo 70 sono state ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dall'entrata in vigore del Decreto;
- le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data dell'Intesa e i cinque anni successivi all'Intesa stessa sono prorogate fino al termine di tale periodo;
- il riferimento del criterio del maggior numero di presenze pregresse nelle fiere, si applica per un periodo di sette anni decorrenti dall'entrata in vigore del Decreto (in sostanza sono prorogate di sette anni) e cessa a far data dal 7 maggio 2017.
Le concessioni scadute prima dell'entrata del Decreto e non ricadenti nella nuova normativa perchè già rinnovate automaticamente mantengono la loro scadenza originaria. Il Decreto 26 marzo 2010 n. 59 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2010 e quindi è entrato in vigore l'8 maggio dello stesso anno. E dunque tutte quelle concessioni che sono state rinnovate prima di tale data scadranno al compimento del decimo anno e nei loro confronti si applicheranno immediatamente le procedure di selezione di cui al paragrafo 1 con i criteri di cui al paragrafo 2.