Le ultime novità in materia di lavoro
Le ultime novità in materia di lavoro
Con recenti decreti attuativi del governo, si dà corso alle novità contenute nella legge 10mdicembre 2014 n.183 in materia di riordino dei licenziamenti, di tutele dei disoccupati e di riordino delle tipologie contrattuali.
Per estrema sintesi possiamo indicarne gli elementi distintivi.
Contratti a tutela crescente
La tutela ex art.18 Statuto dei lavoratori trova una nuova formulazione, con la sua efficacia dopo il terzo anno del rapporto di lavoro dipendente.
Si considerano nulli o illegittimi con previsione del ricorso al reintegro del posto di lavoro i casi di licenziamento per Discriminazione, violazione dei diritti individuali inviolabili, motivi di ritorsione etc ove non sussiste la possibilità di negoziazione risarcitoria per lesione di diritti indisponibili.
Per licenziamenti per giustificato motivo economico vale il principio risarcitorio nel ricorso al giudice o in via di conciliazione, opportunamente procedimentalizzata, a prescindere dalla dimensione occupazionale dell’azienda.
Tutele in caso di perdita del posto di lavoro
Viene istituita la prestazione NASpl che sostituisce acronimi precedenti e che precede una indennità sostitutiva transitoria combinata con l’offerta di occasioni di formazione o di impiego.
E’ inoltre introdotta una nuova formulazione di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati.
Riordino delle tipologie contrattuali
Soppressione per il futuro dei contratti a progetto, restando salvi i contratti già in vigore fino al 31 dicembre 2015. Questa tipologia va ricondotta al lavoro subordinato, comprese le prestazioni svolte con partita iva; la eventuale riqualificazione consente sanare il pregresso rapporto mediante conciliazione consensuale , anche in contenzioso non definitivo.
soppressione dei Contratti di Associazione in partecipazione, salvo quelli in vigore fino alla naturale cessazione; il riferimento futuro è al lavoro subordinato; potranno essere istituiti in futuro solo contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale.
Congedi parentali e di maternità
Certezza del diritto alla indennità di maternità per le donne parasubordinate, a prescindere dal versamento effettivo dei contributi da parte del committente.
In caso di ricovero del neonato la madre può chiede la sospensione del congedo di maternità che decorrerà al rientro del bambino a casa.
Viene esteso il diritto di maternità anche in caso di licenziamento per giusta causa.
La fruizione del congedo viene estesa fino a 12 anni del bambino anziché 8.
Novità assoluta l’introduzione di un congedo retribuito di durata 3 anni a favore delle donne vittime di violenza di genere lavoratrici pubbliche e private, nonché coco.pro.