Medie strutture di vendita oltre 400 mq e obbligo di parcheggi destinati
Giova evidenziare che le norme di liberalizzazione della rete di vendita al dettaglio, come riordinata in Sicilia con legge regionale n.28/1999, nel superare i vecchi criteri pianificatori della legge 426/71 in seguito alle sopravvenute disposizioni comunitarie, è stata sistemata puntando su nuovi criteri scriminanti afferenti non più il vecchio contingentamento delle superfici disponibili, bensì una più rigida e dettagliata normativa e disciplina di tipo urbanistico che definisce sia il requisito di destinazione dell’immobile oggetto della autorizzazione, sia il requisito delle aree di parcheggio di pertinenza
Oltre al decreto presidenziale del 2000 (scaricabile cliccando su questo link), è stata emanata una apposita circolare interpretativa nel 2005 dall’Assessore di competenza, (scaricabile cliccando su questo link).
In altri termini per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita non vale la denuncia di inizio di attività bensì il procedimento come in dettaglio descritto. Il Comune affronta in conferenza di servizi tutti i requisiti richiesti prima di esitare favorevolmente la richiesta di autorizzazione.
Si rileva a tale proposito una diffusa inapplicazione delle direttive regionali procedendo ad espedienti fuorvianti per eludere la rigorosa applicazione, fra queste la pratica, del tutto illegale, di concedere in una sorta di locazione fittizia di parcheggi pubblici, del tutto esclusi dalla normativa, che svuotano di significato lo spirito della riorganizzazione delle soste in funzione della clientela acquirente, che ha valore aggiuntivo e non sostitutivo a tutela del servizio pubblico. Altra strada spesso percorsa è la manipolazione delle superfici effettive destinate alla vendita, dichiarandole inferiori al dovuto unicamente per eludere la normativa in questione.
Pino INGARDIA