Novità in Materia di Concessioni Ambulanti ed Altri
Con riferimento alla Direttiva europea Bolkestein relativa alla modifica della regolamentazione delle concessioni di suolo pubblico per gli ambulanti nonché alle concessioni dei tassisti e dei gestori di lidi balneari, la recente legge di bilancio 2018 ha disposto la proroga fino al 2020 con riferimento ai limiti concessori di proroga indicati nello stesso provvedimento, meglio specificati dal comma 1181 e cioè per coloro che hanno utilizzato la concessione quale unica fonte di reddito per sé e la propria famiglia. Inoltre si conferisce mandato alla Conferenza Stato Regioni a stabilire ai fini della concorrenza nel settore , il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto , sia nella medesima area sia in diverse aree mercatali e non mercatali
Estratto dalla Legge di Bilancio 2018
Comma 1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e' prorogato fino a tale data.
Comma 1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi', ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.