Contratto collettivo nazionale di lavoro
FIARCOM-UGL TERZIARIO
Scheda semplificativa
contenuti e articolazione
Oggi a nostro avviso si pone di particolare importanza la centralità delle pmi sotto i 50 addetti e in particolare nel settore terziario, divenute l’ossatura principale del sistema economico e finora escluse anche dagli ammortizzatori sociali vigenti.
Il recente nostro Contratto Collettivo nazionale di Lavoro FIARCOM-UGL TERZIARIO siglato il 27 agosto scorso, va in direzione della emersione contrattualizzata mediante una modulazione realistica dei trattamenti e la piena tutela dei diritti sindacali, nell’interesse del lavoratore e dell’impresa terziaria delle piccole imprese sotto i 50 addetti, come primo responsabile contributo di una giovane Associazione imprenditoriale interessata alla tutela occupazionale ed espansione produttiva delle imprese aderenti.-
Piu in generale sembra a noi opportuno procedere a una nuova stagione di relazioni industriali , che sia capace di mettere al centro le parti sociali e di riportare le politiche pubbliche del lavoro a una funzione di legislazione di cornice non invasiva della autonomia collettiva, in una concezione cooperativa non antagonista, dopo un decennio di oziose controversie che ben poco hanno fatto per la ripresa dell’occupazione, per sostenere un sistema concertativo trilaterale con efficaci politiche di sostegno alla occupazione, riprendendo l’ obiettivo fondante del pieno impiego disegnato dal nuovo Stato repubblicano costituzionale .
Un augurio sincero dalla FEDERAZIONE ITALIANA DELL’ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO- FIARCOM , alla nuova Direzione dell’Unione Generale del Lavoro, per un proficuo sviluppo e un fecondo e reciproco dialogo nei prossimi mesi verso la ricerca di obiettivi comuni .
Giuseppe Ingardia
Ufficio delle relazioni industriali
Note distintive del ns ccnl:
-40 ore settimanali, prospetto retribuzioni annue in 13 mensilità
-accesso con sistema della gradualità con ingresso a regime al 3° anno
-contrattazione integrativa di 2 livello territoriale o aziendale
-istituzione ente bilaterale Ebilter con funzioni di assistenza contrattuale, conciliazione, risoluzione controversie,assistenza formativa apprendistato, formazione continua, accreditamento contratti , assistenza sanitaria integrativa.
Ruolo e funzione del contratto collettivo nazionale di lavoro
* IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO è un atto di autonomia collettiva recante forza e valore di legge, espressione della libertà sindacale e del pluralismo previsto nella carta costituzionale.-
L’ordinamento costituzionale prevede , a differenza dell’ordinamento corporativo del regime fascista, non ha valore universale erga omnes, che invece permane nell’area del pubblico impiego mediante la procedimentalizzazione normata guidata dall’ARAN, ma il contratto collettivo di diritto comune come regolato dal diritto privato , in un quadro di pluralismo sindacale e in assenza della piena attuazione dell’articolo 39 della Costituzione.-
La sua funzione consiste nel vincolare le imprese aderenti ad applicare suoi contenuti economici e normativi nei rapporti di lavoro, ovvero nei contratti di lavoro individuali che queste stipulano con il prestatore d’opera, chiamati contratti a prestazione corrispettiva , lavoro contro retribuzione .-
Applicabilità del CCNL
Il ns CCNL è immediatamente applicabile a condizione che:
il datore di lavoro chieda e ottenga l’adesione alla Fiarcom secondo il formulario apposito in cui fornisca i suoi dati identificativi societari e di registrazione all’INPS
LO STESSO OTTENGA ns apposito NULLA-OSTA da comunicare all’INPS in sede di prima applicazione.-
Con la imminente costituzione dell’EBILTER provvederemo alla stampa in serie numerata del Ccnl comprendente la istanza di adesione e la scheda identificativa del datore di lavoro per attivare un processo operativo che dia vita all’archivio datoriale aderente , che consegneremo in copia all INPS per la Convenzione relativa alla riscossione della quota di assistenza contrattuale.-
Contenuti del CCNL
*La parte economica regola le retribuzioni, le mensilità , il trattamento di fine rapporto, le ferie, il premio di produzione e le indennità accessorie.
*La parte normativa regola i livelli della contrattazione,i diritti sindacali, i diritti e doveri delle parti contraenti(datore di lavoro e prestatore d’opera), la disciplina del rapporto, la gestione delle controversie , l’orario di lavoro, le altre tipologie contrattuali oltre al rapporto di lavoro a tempo indeterminato,aderendo alla legislazione di sostegno .-
* II Contratto nazionale prevede la stipula i contratti collettivi integrativi regionali o aziendali per le materie delegate : premi di produttività, indennità di mobilità, organizzazione ferie e permessi sindacali, articolazione dei riposi settimanali, le rsa , le assemblee retribuite e non.
*regolarizzazione rapporti di lavoro
diritti e doveri delle parti contraenti, interruzione per dimissioni o licenziamento; controversie, sanzioni disciplinari; trattamento retributivo; regolamentazione dell’apprendistato durata e retribuzione; salario di ingresso; indennità di preavviso per risoluzione anticipata del rapporto , contratti atipici ( a progetto , occasionali,a cottimo, part time etc), orario di lavoro, riposo settimanale.-
*l’Ente Bilaterale del Terziario EBILTER organo di governo del CCNL
organizzazione
organo paritetico delle parti contraenti FIARCOM E UGL TERZIARIO,
assemblea costituita con atto e statuto
composta da 5 componenti per parte
consiglio direttivo 4 Componenti
presidente e vicepresidente
Collegio dei revisori dei conti 3 membri
direttore
funzioni:
organizzazione del contratto e fonte di interpretazione
risoluzione controversie e conciliazioni
certificazione contratti atipici e a progetto
assistenza contrattuale decentrata alle imprese aderenti
gestione e promozione corsi di formazione continua, per la sicurezza sui luoghi di lavoro
interlocuzione con la pubblica amministrazione per la formazione dell’apprendistato in affiancamento delle imprese
istituzione di eventuali forme assistenziali e previdenziali per i lavoratori occupati presso le aziende aderenti
promozione degli Enti bilaterali regionali e loro connessione con l’organizzazione centrale.
Classificazione del personale, orario di lavoro e retribuzione
*Il Ccnl in materia di trattamento retributivo organizza il personale dipendente secondo 7 livelli corrispondenti a diverse mansioni lavorative meglio specificate nella declaratoria contenuta nel testo .-
*Si stabilisce una retribuzione mensile ordinaria conglobata cioè onnicomprensiva, naturalmente fatta salva la eventuale indennità percentuale di anzianità, differenziata per i 7 livelli del personale.
*Per le nuove assunzioni viene istituito il salario di ingresso comprendente una progressione di accesso alla retribuzione a regime nel triennio dell’ 80%, 90%, 100% .
*13 mensilità nell’anno, per un orario settimanale di 40 ore.
*Ai fini del calcolo della paga lorda oraria si suddivide la retribuzione mensile per n.172, utile per il trattamento dei rapporti a part time e per dare una base al calcolo economico delle ore straordinarie .-
Tabella retribuzioni mensili coglobate
Inquadramento 1° anno 80% 2° anno 90% 3° anno 100%
Quadro direzione
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2.273,936
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2.333,2428
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2.592,49
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Quadro alta prof.
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1.715,464
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1929,897
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2.144,33
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1 livello
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1.540,248
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1.732,779
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1.925,31
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2 livello
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1.377,144
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1.549,287
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1.720,00
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3 livello
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1.247.488
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1.403,424
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1.559,36
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4 livello
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1.167,360
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1.313,280
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1.459,20
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5 livello
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1.090,720
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1.227,060
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1.363,40
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6 livello
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998,584
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1.123,407
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1.248,23
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7 livello
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927,904
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1.043,892
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1.159,88
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APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto a causa mista comprendente lavoro e formazione, come recentemente normato dalla legge 92/2012 di durata triennale e riguarda i giovani da 14 a 35 anni.-
La retribuzione secondo il livello-obiettivo del contratto è regolata da una progressione percentuale del 70,80 e 90%, per giungere al 100% al 4° anno.
Tabella retribuzione apprendistato
Livelli retributivi
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Fino al 12° mese
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Dal 13° al 24° mese
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Dal 25° al 36° mese
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A regime
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Apprendista di 2°
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70% della retrib
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80% della retrib
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90% della retrib
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1.720,00
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Apprendisti 30°
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70%
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80%
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90%
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1.559,00
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Apprendista di 4°
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70%
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80%
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90%
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1.459,00
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Apprendista di 5°
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70%
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80%
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90%
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1.363,00
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Apprendista di 6°
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70%
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80%
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90%
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1.248,00
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Apprendista di 7°
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70%
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80%
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90%
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1.159,88
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Ccnl Fiarcom-Ugl terziario
Periodo di prova
*Si tratta di un periodo iniziale del rapporto di lavoro nel corso del quale il lavoratore assunto puo’ avere risolto il rapporto ove non si ritenga soddisfacente per il datore di lavoro .-
*La sua durata è differenziata in base al livello e alla anzianità di servizio .-
*Superato il termine, scattano le tutele civilistiche e statutarie( legge 300/70) in materia di licenziamenti per i rapporti a tempo indeterminato, e il termine di scadenza per il contratto a termine.
Quadri e primo livello
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6 mesi calendario
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Secondo e terzo livello
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60 giorni effettivi
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Quarto e quinto livello
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60 giorni effettivi
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Sesto e settimo livello
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45 giorni effettivi
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Prospetto durata preavviso risoluzione del rapporto di lavoro
Livello di inquadramento
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Anzianità di servizio fino a 5 anni
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Anzianità di servizio da 5 a 10 anni
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Anzianità di servizio oltre 10 anni
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1°livello
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60 gg
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90 gg
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120 gg
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2°e 3° livello
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30 gg
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45 gg
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60 gg
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4° e 5° livello
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20 gg
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30 gg
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45 gg
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6° e 7° livello
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15 gg
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20 gg
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20 gg
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Preavviso quadri
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Fino a 3 anni anzianità
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Da 3 a 8 anni
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Oltre 8 anni
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Quadri di direzione
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120 gg
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150 gg
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180 gg
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Quadri e lavoratori a contenuto tecnologico
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120 gg
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150 gg
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180 gg
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I CONTRATTI A TERMINE
Premesso che il rapporto di lavoro di norma si intende a tempo indeterminato, quello a tempo determinato , tempo pieno o a part time ,è pattuito in forma scritta con data di inizio e di scadenza, il livello attribuito e la retribuzione accordata; è regolato dalla legge e nei limiti numerici del 20 % dell’organico aziendale puo’ essere per una durata di 6 mesi e complessivamente ripetuto per un arco massimo di fino a 36 mesi.-
Contratti a progetto
Trattasi di rapporti di collaborazione in regime autonomo, caratterizzati da un progetto articolato, normalmente svolti fuori dei locali aziendali orcanti alte professionalità. Con durata a termine, retribuzione complessiva, assenza di subordinazione , di orario di lavoro ,in autonomia organizzava chiamati anche contratti di risultato, come recentemente riformata dalla legge 92/2012.
L’istituto della previdenza sociale riconosce questa tipologia sottoponendola alla contribuzione previdenziale e assistenziale con un ruolo speciale, riconoscendone il trattamento pensionistico, di malattia e disoccupazione, nonché l’indennità di gravidanza anche in caso di adozione e affidamento di minore.-
L’EBILTER provvede alla loro certificazione preventiva per riconoscerne la conformità voluta dalla legge.-
Articolo39Costituzione.
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscono un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali contrattosiriferisce.
Articolo40Costituzione.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Esigibilità dei contratti
I contratti collettivi sono qualificati come un contratto di diritto comune che pertanto non esplica efficacia ultra vires (ossia verso terzi), vincolando solamente le parti firmatarie (principio della rappresentanza di diritto comune). Si considerano soggetti terzi non vincolati, in particolare, anche le associazioni di secondo grado ad esse aderenti, che non ereditano diritti od obblighi previsti negli accordi.
Nell'ordinamento italiano vige il principio della autonomia e pariteticità delle fonti collettive, per il quale le Confederazioni non possono assumere obblighi giuridicamente vincolanti che producano effetto direttamente in capo alle Associazioni aderenti. Ciò vale per:
· accordi di pari livello (es. nazionali): Accordo Interconfederale del 28/06/2011 firmato da CGIL, ma non dalla FIOM, e non direttamente applicabile da CGIL alla associazione di categoria a questa aderente[3];
· fra accordi di differente livello, per i quali non esiste una gerarchia, avendo tutti pari dignità e forza vincolante in quanto tutti contratti di diritto comune, cui non si applica il principio di gerarchia e specialità proprio delle fonti legislative[4].
A nulla rileva l'estensione della validità territoriale dell'accordo, ovvero che l'associazione sindacale firmataria a livello provinciale aderisca a una regionale , e questa a una nazionale.
I contratti di diritto comune operano nell'ambito del diritto privato e quindi non di possibile sovraordinazione di una parte rispetto a un'altra, come accade nel diritto pubblico. Oltre a essere equiordinate, le parti sindacali sono autonome in modo paritetico a tutti i livelli (nazionale tra Confederazioni e Associazioni di categoria, e soggetti locali e Camere del Lavoro), in quanto soggetti giuridicamente e amministrativamente distinti (es. Statuto CGIL, art. 25, 1° comma), che hanno una propria struttura interna e organo rappresentativo eletto. Ogni contratto è espressione di autonomia contrattuale pariordinata, con la confermata conseguenza che non vi è alcun rapporto di superiorià dell'uno sull'altro, e quindi di automatica potenzialità invalidante dell'uno nei confronti dell'altro.
Pertanto, un sindacato di categoria può firmare un contratto con il sindacato Confederale e i datori, e poi un successivo CCNL di settore non conforme, senza che questo sia nullo. In secondo luogo, se il sindacato di categoria non sottoscrive un accordo che è firmato dal sindacato Confederale (es. FIOM vs CGIL), il contratto Confederale non comporta diritti o obblighi verso le sigle di categoria, che sono considerati <<terzi>>.
Il CCNL può essere esteso a favore di terzi non firmatari a discrezione del giudice, se questi ravvisa interpreta un effetto favorevole dei terzi -come l'acquisizione di un diritto senza nuovi obblighi-, e che il sindacato fimatario porta interesse (art. 1411 c.c.).
§ L’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione salvo che per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di alcun vizio nella sentenza di merito che, in relazione al Ccnl per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ne aveva interpretato l’art. 5, che prevede il riconoscimento di una indennità di esclusività in favore di chi abbia prestato un’attività lavorativa esclusiva a tempo determinato o indeterminato per oltre cinque anni in favore del S.s.n., come facente riferimento esclusivamente ad attività inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, e non anche a forme di collaborazione autonoma, quali quelle del professionista che eserciti, fuori dall’orario di servizio, attività professionale inframuraria). (Cass. 20/3/2006 n. 6148, Pres. Mattone Rel. Vigolo, in Lav. Nella giur. 2006, 910).-